RILEVATO che in corrispondenza del concerto dei Tiro Mancino previsto per il giorno 21/08/2026 è necessario rimodulare le prescrizioni del traffico veicolare, in accordo al predisposto Pino di Sicurezza ed al fine di garantire un flusso veicolare ordinato;
RILEVATO altresì che, in relazione alle circostanze anzi rappresentate, la sosta veicolare potrebbe rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità dei Cittadini in caso di necessità di evacuazione dei luoghi;
RITENUTO, pertanto, garantire il buon uso delle aree pubbliche interessate, nonché tutelare la sicurezza del traffico ivi confluente e soprattutto l’incolumità dei pedoni;
VISTI gli articoli 5, comma 3°, 6, comma 4° e 7, comma 1°, del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285, successivamente modificato ed integrato;
VISTO altresì, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 N. 495;
RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, oltreché per esigenze di carattere tecnico, nonché per l’aderenza alle prescrizioni del piano di sicurezza, si rende necessario adottare idoneo provvedimento per:
- istituzione di n. 2 parcheggi temporanei:
- in Piano Costantinopoli (Località Chiusa);
- in Piano Costantinopoli (pratone antistante alla Chiesa Madonna Costantinopoli).
- Istituzione senso unico di marcia dalla intersezione della provinciale con Viale della Libertà fino a fontana 3 leoni e sulla circonvallazione comunale dalla fontana tre leoni per tutto il tratto coincidente con Viale della Libertà, fino alla intersezione con Via Monte Moisè
- Istituzione di divieto di sosta per tutti i veicoli:
- sulla strada Provinciale ricadente nell’abitato del Comune di Plataci
- da Piazza del Popolo, per Viale Sparviero, fino alla fontana 3 leoni
- dalla fontana 3 leoni per tutto viale della libertà, fino alla intersezione con la strada Provinciale
STANTE l’urgenza di procedere derivante da particolari celerità del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
O R D I N A
Per l’esigenza ed i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati le seguenti variazioni al traffico veicolare:
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VARIAZIONE AL TRAFFICO
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Località è variazione prescritta
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Comune di PLATACI
· istituzione di n. 2 parcheggio temporaneo:
o in Piano Costantinopoli (Località Chiusa)
o in Piano Costantinopoli (zona antistante alla Chiesa Madonna Costantinopoli)
· Istituzione senso unico di marcia dalla intersezione della provinciale con Viale della Libertà fino a fontana 3 leoni e sulla circonvallazione comunale dalla fontana tre leoni per tutto il tratto coincidente con Viale della Libertà, fino alla intersezione con Via Monte Moisè
· Istituzione di divieto di sosta per tutti i veicoli:
o sulla strada Provinciale ricadente nell’abitato del Comune di Plataci
o da Piazza del Popolo, per Viale Sparviero, fino alla fontana 3 leoni
o dalla fontana 3 leoni per tutto viale della libertà, fino alla intersezione con la strada Provinciale
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Periodo di validità
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- Dal 20/08/2026 dalle h. 24.00 Al 22/08/2026 alle h. 06.00
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D I S P O N E
- Alla presente Ordinanza sarà data attuazione mediante collocazione di apposita segnaletica stradale.-
- Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.-
- Il Responsabile dell’Ufficio comunale preposto è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line nelle forme e nei termini di legge nonché nei consueti modi di diffusione.
- Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.-
A V V E R T E
- Che a norma dell’articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse – entro 60 (sessanta) giorni – dalla sua pubblicazione, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente per giurisdizione.
- Che in relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, chi abbia interesse alla opposizione e alla natura della relativa segnaletica, può produrre altresì ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’articolo 74 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495/92.-
- Che a norma dell’articolo 8 della stessa Legge 241/90, il Responsabile del procedimento è il dipendente del Servizio di Polizia Locale.
R E N D E N O T O
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste da Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.
D I S P O N E
Di comunicare mediante notificazione di copia integrale, la presente Ordinanza a:
- Ufficio Tecnico Comunale e al Comando di Polizia Locale, secondo le rispettive competenze, che cureranno la posa della necessaria segnaletica secondo la normativa vigente e provvederanno all’esatta esecuzione della presente ordinanza;
- PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo;
- Provincia di Cosenza – Viabilità
- Carabinieri compagnia di Villapiana
- Organi istituzionalmente competenti alla vigilanza;
- Responsabile Albo Pretorio on-line del Comune di Plataci;
- Delegata alla Comunicazione Istituzionale del Comune di Plataci.
Dalla Residenza Municipale